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Statuto associazione

 

AMICI DEL PROGETTO MUSICA

 

 

ART. 1. L’Associazione Musicale Amici del Progetto Musica ha durata illimitata. È apolitica ed apartitica e non persegue fini di lucro.

 

ART. 2.  L’Associazione Amici del Progetto Musica ha sede legale in Modena via De’ Fogliani nr. 19.

 

FINALITÀ

 

ART. 3.  L’Associazione Amici del Progetto Musica svolge la propria attività nel settore della promozione della cultura musicale. Si propone di incrementare e valorizzare l’attività musicale e in particolare la pratica dello strumento musicale nella realtà locale, sia quale mezzo didattico - musicale e di trasmissione culturale, sia quale momento peculiare di un processo educativo individuale e comunitario, nonché di realizzare iniziative di utilità sociale volte a stimolare nel pubblico la curiosità e l’interesse verso le problematiche musicali e culturali in genere.

Pertanto, in particolare, si propone di:

  • promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, lezioni-concerto, laboratori di musica d’insieme, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia per i giovani che per gli adulti;

  • organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, concerti, saggi, rassegne, festival, conferenze, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

  • promuovere la formazione di ensemble strumentali e vocali, da camera, orchestrali, jazz-band, coordinandone le attività;

  • promuovere ed organizzare attività sociali, aggregative, educative, ricreative, vacanze, vacanze studio, centri estivi e viaggi di istruzione;

  • sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni e associazioni regionali, nazionali e internazionali non escludendo l’adesione a tali organizzazioni;

  • sviluppare, ove possibile, iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche, nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio;

  • sviluppare qualsiasi altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi statutari.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e strumentali.

 

SOCI

 

ART. 4.  Possono essere soci tutte le persone fisiche, anche minori di età, che intendano contribuire al conseguimento delle finalità dell’Associazione. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART. 5.  La richiesta di iscrizione va fatta a mezzo domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che dovrà decidere in merito.

 

ART. 6.  Contro la eventuale non accettazione della richiesta di iscrizione, il richiedente potrà appellarsi al giudizio definitivo dell’Assemblea Generale dei Soci.

 

ART. 7.  I soci hanno il dovere di:

  • versare la quota sociale annua;

  • osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché le disposizioni delle deliberazioni degli organi sociali;

  • cooperare con gli organi sociali per il conseguimento delle finalità statutarie;

  • partecipare alle assemblee.

 

ART. 8.  Tutti i soci hanno pari diritti compresi quelli di:

  • partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea ed alla elezione degli Organi Sociali. Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’esercizio del solo diritto di elettorato attivo viene garantito agli associati minori di età attraverso il voto espresso da chi ne ha la patria potestà;

  • usufruire dei servizi e delle strutture dell’Associazione nei modi e con i limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali;

  • prendere visione del bilancio annuale con facoltà di presentare eventuali osservazioni agli Organi sociali.

 

ART. 9.  La qualità di socio si perde per recesso volontario (che dovrà essere comunicato per iscritto all’Associazione), per mancato versamento della quota sociale annua o per esclusione.

 

ART. 10.  L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio venga meno ai doveri previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Sociali, o arrechi danno morale e materiale all’Associazione.

 

ART. 11.  Il socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell’Associazione, non può ripetere i contributi versati e non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

 

ORGANI SOCIALI

ART. 12.  Essi sono:

  • l’Assemblea Generale dei soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente dell’Associazione;

  • il Collegio dei Revisori;

 

ART. 13.  L’Assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria. All’Assemblea Ordinaria compete:

  • eleggere il segretario dell’Assemblea e due scrutatori per l’espletamento dei lavori della riunione, nonché il Presidente dell’Assemblea, in mancanza del Presidente dell’associazione;

  • eleggere il Consiglio Direttivo;

  • eleggere il Collegio dei Revisori;

  • approvare il bilancio finanziario consuntivo e preventivo dell’associazione;

  • approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le norme di eventuali regolamenti interni dell’Associazione;

  • deliberare su ogni altro oggetto attinenti alla gestione sociale dell’Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo;

  • deliberare eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci dell’Associazione

All’Assemblea Straordinaria compete deliberare sullo scioglimento dell’Associazione su proposta di almeno due terzi dei soci dell’Associazione.

 

ART. 14.  L’Assemblea Ordinaria va convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria può essere convocata, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo a maggioranza o su richiesta scritta, motivata e con l’indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno due terzi dei soci. La convocazione va comunicata a tutti i soci  specificando l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, almeno otto giorni prima. La convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo anche tramite e-mail, agli indirizzi risultanti dal Libro dei Soci.

 

ART. 15.  L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza da persona eletta a maggioranza dei presenti, che verifica la regolarità della costituzione. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei  soci iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; l’Assemblea Straordinaria con la presenza di metà più uno dei soci iscritti. Le deliberazioni vanno prese a maggioran­za dei voti nella Assemblea Ordinaria, a maggioranza di due terzi dei voti nell’Assemblea Straordinaria e debbono risultare nel verbale d’assemblea sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

Possono esercitare il diritto di voto solo i soci in regola con il versamento delle quote sociali

 

ART. 16.  Il Consiglio Direttivo é eletto dall’Assemblea Generale dei soci. È composto da un numero dispari di rappresentanti non superiore a 5 eletti tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo eleggono tra loro il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell’Associazione.

Restano in carica tre esercizi sociali, ed in particolare fino all’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di carica, e possono essere rieletti.

Decadono in ogni caso per recesso volontario; potranno essere reintegrati con una elezione suppletiva. I membri così eletti resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell’organo.

 

ART. 17.  Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quelli riservati dal presente statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci o alla stessa sottoposti dal Consiglio Direttivo

 Tra l’altro gli compete:

  • deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

  • eseguire le deliberazioni assembleari;

  • stabilire l’ammontare della quota sociale annua, nonché le quote di partecipazione ai corsi musicali ed agli eventi dallo stesso promossi, riservati ai soci;

  • deliberare l’adesione dell’Associazione ad organismi corali federali regionali, nazionali ed internazionali ed eleggere un proprio membro rappresentante presso di essi;

  • convocare le Assemblee Generali dei soci;

  • formulare i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;

  • nominare il Direttore Artistico;

  • conferire procure sia generali che speciali;

  • redigere annualmente il bilancio finanziario preventivo e consuntivo dell’Associazione, corredandoli direlazione sull’attività svolta o da svolgere;

  • stipulare tutti gli atti ed i contratti attinenti alla attività sociale;

  • deliberare atti ed operazioni sui rapporti con imprese ed Enti pubblici e privati;

 

ART. 18.  Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente, che lo presiede,  tutte le volte che  ne ravvisi la necessità o qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio o, ancora, dal Collegio dei Revisori. Delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti compreso il Presidente ed a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni debbono essere riportate in verbale fir­mato da tutti i presenti.

 

ART. 19.  Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.  Ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Adempie agli obblighi demandatagli dallo Statuto, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firma la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti inerenti ad operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’ oggetto sociale e preventiva­mente deliberati. Amministra le risorse economiche dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito, con tutte le attribuzioni ed i poteri, dal Vicepresidente.

 

ART. 20.  Il Collegio dei Revisori è organo facoltativo ed è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale dei soci anche tra non soci. I suoi compiti sono regolati dalle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

ART. 21.  Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo per tutte le competenze che riguardino in qualsiasi modo l’attività musicale, vocale ed artistica. In particolare cura la gestione dei corsi di musica e degli eventi musicali, anche in coordinamento con il Progetto Musica della Scuola Media Pasquale Paoli di Modena.

Il Direttore Artistico mantiene i rapporti e stipula gli accordi con gli insegnanti ed i musicisti esterni che più ritiene idonei per il miglior esito dei corsi e degli eventi musicali, coadiuvato negli aspetti organizzativi dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

 

ART. 22.  Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio Direttivo e di curare l’adempimento delle disposizioni del Consiglio stesso, che può conferirgli procure sia generali che speciali. Cura la tenuta dei libri dell’Associazione.

 

ART. 23.  Tutte le cariche associative non sono remunerative, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

 

ART. 24.  I libri dell'Associazione: oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dei revisori dei conti nonché il libro dei soci dell'Associazione che possono prenderne visione ogni qualvolta ne facciano richiesta.

 

ART. 25.  Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote sociali annue versate dai soci;

  • da eventuali incrementi, sovvenzioni di Enti pubblici e privati, contributi anche volontari, lasciti, donazioni e oblazioni che per qualsiasi motivo fossero acquisiti dall’Associazione;

  • da beni mobili ed immobili che divenissero proprietà della Associazione;

  • da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.

    La quota sociale minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla medesima è stabilita dal Consiglio Direttivo. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

 

ART. 26.  L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, eccetto per il primo anno in cui l’esercizio sociale terminerà il 31 dicembre dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio finanziario consuntivo e quello preventivo per l’anno seguente da presen­tare, entro il 30 aprile di ogni anno, dopo l’approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti, all’Assemblea Generale annuale per l’approvazione.

 

ART. 27.  L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre entità che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

 

ART. 28.  L’Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

ART. 29.  In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 30.  Clausola compromissoria: qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parte contendenti; in caso di mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del tribunale di Roma.

 

ART. 31.  Legge applicabile: per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenuta nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

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